Il (decreto del fare) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013. Le modifiche al DUVRI, al DURC, al POS, alla valutazione dei rischi e alla formazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “decreto del fare” o “decreto fare”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Il decreto legge, al di là  delle previste disposizioni per rilancio dell’economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Soddisfacimenti che inizialmente si pensava fossero inseriti nel disegno di legge in materia di semplificazioni – approvato il 19 giugno 2013 dal Consiglio dei ministri – e successivamente discussi ed eventualmente modificati e perfezionati in sede parlamentare. Non è stato così. È stata scelta la via del decreto-legge e i nuovi adempimenti sono già entrati in vigore (anche se in molti casi sono richiesti “decreti attuativi” e intese in sede di Conferenza Stato-Regioni per la piena applicazione). Sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta (il 22 giugno 2013) e dovranno poi essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza. Si evince che, un’entrata in vigore così repentina, produrrà un po’ di confusione iniziale nelle aziende, tra i vari attori della sicurezza e tra gli stessi enti ispettivi. Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza ripercorrendo e presentando una breve, non esauriente, analisi del contenuto del decreto legge "del fare" in materia di lavoro e sicurezza. Ad esempio (art. 30) con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il soggetto interessato, che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio. Inoltre il certificato di agibilità, come indicato nel comunicato del Consiglio dei Ministri, “può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria. Infine per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il  DURC  si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni. In particolare, riguardo a questo documento, il decreto legge provvede all'eliminazione, all'articolo 13 bis, co. 5, del d.l. n. 52/2012, dell'esplicito riferimento al DURC di cui alla legge n. 296/2006: questo al fine di consentire l'applicazione della procedura ‘compensativa’ anche ai DURC che sono rilasciati nell'ambito delle procedure di appalto pubblico e nell'ambito degli appalti privati in edilizia. Viene inoltre previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano esclusivamente attraverso strumenti informatici il DURC in corso di validità. Altre novità (art. 32, DL 69/2013) riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). In alcuni settori di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell’Inail da un futuro decreto del Ministro del Lavoro sentita la Commissione consultiva e con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni – per la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l’individuazione di un incaricatoin possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

 

In più, niente DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature,lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

 

Sempre l’art. 32 del DL 69/2013 aggiunge all’articolo 29 del Testo Unico (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) un comma 6-ter dove si indica che l’eventuale futuro decreto di indicazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.

 

Altra semplificazione riguarda poi, per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti, come il POS, il PSC e il fascicolo dell'opera.

Infatti al capo I del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

 

Ulteriori semplificazioni riguardano la possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora, l’inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.

 

Sempre relativa a notifiche, la modifica dell’articolo 67 del Decreto 81in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio.

Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

L'obbligo di tale comunicazione si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

 

Altre notifiche “semplificate” riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro.

 

È abrogato l’articolo 54 del DPR 1124/65 (“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”) e di conseguenza è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

È inoltre sostituito l’articolo 56 del DPR 1124/65 eliminando l’obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale  o con inabilità superiore ai trenta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è  avvenuto l'infortunio. Denuncia che permette al Pretore di accertare le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione.

 

Altro cambiamento rilevante riguarda invece l’ampliamento delle attività a cui non si applicano più le disposizioni del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV: modificando il comma 2 dell’art. 88 del D.Lgs. 81/2008 le disposizioni non si applicano ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.

 

Queste invece alcune semplificazioni in merito alla formazione alla sicurezza e alla sorveglianza sanitaria.

 

In relazione alla possibilità che i contenuti dei corsi formativi si possano sovrapporre, il decreto introduce la possibilità di riconoscere crediti formativi.

Ad esempio dopo il comma 5 dell’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., si aggiunge il comma 5bis: “in tutti casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”. Un comma similare si aggiunge all’articolo 37 in merito alla formazione dei dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

Infine ci soffermiamo su alcune modifiche, contenute nell’articolo 35 del decreto legge,  all'articolo 3 del decreto legislativo 81/2008.

 

Viene infatti aggiunto il seguente comma:   

13-bis. – Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi  dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400,  sentite  la Commissione consultiva permanente  per  la  salute  e  sicurezza  sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente  decreto  e  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di  salute  e  sicurezza  sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36, 37 e 41 del presente decreto, sono definite misure di  semplificazione  degli adempimenti  relativi  all'informazione,  formazione  e  sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle  prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate  lavorative  nell'anno  solare  di riferimento, al fine di tener conto,  mediante  idonee  attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di  lavoro  nei confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso.

Dunque una riduzione degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno stesso o da altri datori di lavoro. Ad esempio riguardo alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa o a quella, quando previsto, di ripetere l’attività di formazione perché il datore di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato.

Sicuramente il decreto o future circolari dovranno tuttavia meglio specificare termini troppo generici come “idonee attestazioni” o, comunque, tener conto che una non ripetizione della formazione può aver senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.

> Leggi il testo integrale del decreto-legge

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. 

Fonte: www.gazzettaufficiale.it

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