La Commissione Consultiva ha sviluppato, un’analisi delle criticità e incongruenze nella normativa relativa agli impianti di produzione e deposito degli articoli pirotecnici. Non sono da sottovalutare, gli incidenti e gli infortuni mortali che avvengono nel settore pirotecnico. Alcuni dati – riferiti ai soli infortuni indennizzati dall’INAIL – indicano per il comparto un numero di 36 morti in Italia dal 2000 al 2010. A seguito degli incidenti mortali che si sono verificati in alcune aziende del settore pirotecnico e per verificare la sussistenza di eventuali criticità ed incongruenze tra le previsioni normative contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e  quelle riportate nella normativa specifica di settore, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ha recentemente approvato il documento “Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito” elaborato dal Comitato n. 9 della Commissione. Il Comitato ha valutato i dati statistici di fonte INAIL – Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico del settore “pirotecnia” correlativo alla voce di tariffa 0570 “Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione di spettacoli pirotecnici” (Allegato n. 1). I dati, aggiornati al 31 ottobre 2011, “si riferiscono ai casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e sono distinti per gestione (Industria e Artigianato). È stata, esaminata la “Terza relazione intermedia dell'attività” della Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), che è allegata al documento (Allegato n. 2). Sono evidenziati aspetti critici, comuni alle esplosioni degli opifici pirotecnici presi in esame, e segnatamente:

–  “condizioni inadeguate degli ambienti di lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate (temperatura, umidità, ventilazione);

– mancata osservanza delle disposizioni che vietano l’accesso ai non addetti ai lavori in determinati punti dell’opificio;

– difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze Armate;

– irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell’attività di produzione);

– inadeguata preparazione delle maestranze utilizzate”.

La Commissione sottolinea quelle che considera “le preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività pirotecniche" che riguarderebbero i seguenti aspetti:

– “l’accertamento dell’ idoneità tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione;

– forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento;

– qualità della attività ispettiva;

– sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro;

– iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una adeguata categoria di rischio;

– l’osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;

– svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e approfonditi”.

 

Nell’allegato 3 al documento è proposto un elenco della regolamentazione applicabile agli articoli pirotecnici, unitamente alle parti del Decreto legislativo 81/2008 s.m.i, applicabili al settore.

 

 

Emergono dall’analisi della normativa:

–  una difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della regolamentazione che disciplina tali attività. Comunque va sottolineato che tale difformità è legate, sia al periodo storico di emanazione delle prime normative specifiche, sia al successivo miglioramento tecnologico e classificatorio, intercorso negli ultimi quaranta anni;

 – per quanto riguarda l’ idoneità tecnica dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs. del 25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010, sono stati previsti ‘corsi di formazione, iniziale e periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori’. La definizione delle modalità di attuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un emanando decreto del Ministro dell’Interno”;

– il T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773, ndr) prevede, che, per operare nel settore, venga rilasciata una specifica licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della classificazione del materiale esplodente;

– il D.Lgs. 81/2008 s.m.i prevede, per queste attività, l’istituzione di un servizio di prevenzione e protezione,  interno all’azienda e del relativo responsabile (art. 31, commi 6 e 7) e sono escluse dalla possibilità prevista per le micro imprese di optare per la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nella valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro deve valutare, fra l’altro, il rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi (art. 223 del Titolo IX , Capo I – Protezione da agenti chimici). A tale scopo il Datore di Lavoro deve tenere conto della classificazione delle sostanze e delle miscele manipolate o prodotte (l’Allegato 4 al documento contiene l’elenco degli agenti chimici maggiormente utilizzati per la fabbricazione di articoli pirotecnici e, dall’analisi di tale allegato, si può osservare la presenza di sostanze pericolose classificate come esplosive, infiammabili, tossiche ed irritanti);

– i “criteri di classificazione degli esplosivi utilizzati dal Regolamento CLP sono diversi da quelli utilizzati dal T.U.L.P.S.”.

– si evidenzia come, mentre sono applicabili le disposizioni contenute nel Titolo IX del D.Lgs.

 n. 81/2008 e s.m.i., non si applicano, per espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo XI (Protezione da atmosfere esplosive) (Art. 287, comma 3, lettera c.); il rischio esplosione, per tali attività, e regolamentato dal T.U.L.P.S..

 La Commissione, ha sottolineato, che la normativa sui prodotti classificati esplosivi è estremamente complessa: si associano, leggi di molti anni fa, come il ‘Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S – Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773)’ ed il ‘Regolamento di esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza (R.E.T.U.L.P.S. – Regio Decreto 6/5/1940 n. 635), a leggi più recenti (es.: D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.) che si sovrappongono tra loro con difficoltà applicative per le aziende. In particolare casi, evidenti di sovrapposizione si riscontrano, sui differenti criteri di classificazione delle sostanze/miscele/articoli, nella diversa normativa inerente la realizzazione di impianti/opifici e nella determinazione delle distanze interne all’opificio e quelle esterne.

 In relazione a tutto ciò la Commissione, ha valutato il convincimento che:

– l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione che regolano questo settore (non solo in riferimento ai pirotecnici, ma anche agli esplosivi in generale), particolarmente esposto a gravi rischi, è probabilmente uno dei fattori decisivi per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare regole certe ai datori di lavoro;

–  sarebbe auspicabile che le Amministrazioni Interno, Lavoro e Ambiente, si coordinassero al fine di eliminare le difformità nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa che disciplina tali attività;

– sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell’ambito delle attività di formazione previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di fabbrica, operatori, alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze pericolose (misure di prevenzione e di protezione, dispositivi di protezione collettiva ed individuale, scelta di prodotti chimici, …).

 Sarebbe, opportuno:

– limitare al massimo i tempi dei depositi giudiziari e fornire alle imprese tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del materiale depositato, al fine di permettere un corretto deposito ed una corretta valutazione dei rischi;

– sottolineare, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di controllo, per il settore pirotecnico, l’importanza che riveste il coordinamento tra i Ministeri competenti e le Regioni;

– intervenire sulla normativa specifica, sia tecnica che legislativa relativa alle attrezzature utilizzate nella lavorazione degli esplosivi, per eliminare le carenze e per aggiornarla.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito
Documento approvato dalla Commissione Consultiva
– Allegato 1 (formato .pdf 478.04 Kb)
– Allegato 2 (formato .pdf  1 Mb)
– Allegato 3 (formato .pdf 175.87 Kb)
– Allegato 4 (formato .pdf 431.08 Kb)

Proposte per una strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 
Documento approvato dalla Commissione consultiva in data 29 maggio 2013 
– Scheda sintetica dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali (formato .pdf 221.61 Kb)  
– Intesa, ai sensi dell’art.8, comma 6, della L.131/2003,  sul documento “Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2012” (formato .pdf 814.08 Kb)  
– Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l’anno 2013 delle attività di vigilanza ai fini del loro coordinamento (formato .pdf 580.91 Kb) 
–  Attività della Commissione ex articolo 6, d.lgs. n. 81/2008 (formato .pdf 132.49 Kb)
– Attività delle Regioni e delle Province autonome per la prevenzione nei luoghi di lavoro (formato .pdf 7.93 Mb) 
– Elenco non esaustivo dei provvedimenti di attuazione del d.lgs. n. 81/2008 (formato .pdf 191.87 Kb) 

RossellaNewsLa Commissione Consultiva ha sviluppato, un’analisi delle criticità e incongruenze nella normativa relativa agli impianti di produzione e deposito degli articoli pirotecnici. Non sono da sottovalutare, gli incidenti e gli infortuni mortali che avvengono nel settore pirotecnico. Alcuni dati – riferiti ai soli infortuni indennizzati dall’INAIL – indicano per...