Criteri di qualificazione del formatore
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso relativo al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore. Che entrerà in vigore il 18 marzo 2014. La clausola di salvaguardia, i criteri e l’aggiornamento. Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, costruito sul documento che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro aveva elaborato nella seduta del 18 aprile 2012, non si discosta dalle bozze già presentate. Viene mantenuta, ad esempio, l’entrata in vigore del decreto dopo 12 mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione avvenuta il 18 marzo 2013. Rimangono, i criteri articolati in requisiti minimi per garantire nel docente/formatore la contemporanea presenza dei tre elementi fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica. Elementi che prevedono la combinazione di aspetti teorici e pratici, di requisiti di studio e di esperienza. A parte il caso del primo criterio che prevede, come sufficiente alla qualificazione, oltre al prerequisito, la precedente esperienza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni nell’area tematica oggetto della docenza.
L’articolo 1, ricorda che si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado) ed uno dei criteri elencati nel documento allegato al decreto e il prerequisito e i criteri “si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i, quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011”. Se tuttavia i prerequisiti/criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tali requisiti minimi, non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto. Inoltre – altro compromesso raggiunto in sede di Commissione – il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo grado) “non é richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. I formatori che non siano in possesso del prerequisito (clausola di salvaguardia) possono svolgere l'attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri, previsti nell’allegato al decreto. Resta inoltre fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.
L’articolo 2 sottolinea che i datori di lavoro, nell'individuazione del formatore, devono utilizzare i criteri individuati nel documento allegato al decreto.
Larticolo 3 indica che, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, “la Commissione si riserva di valutarne la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell'efficacia dei criteri previsti”.
L’ articolo 4 che non solo sottolinea i tempi dell’entrata in vigore del decreto (18 marzo 2014), ma segnala che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto “i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i, nel rispetto delle condizioni di cui all'accordo del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato”.
Requisiti richiesti.
Il prerequisito comune a tutti i formatori è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori).
Vengono inoltre definite tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro (la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica):
– area normativa/giuridica/organizzativa;
– area rischi tecnici/igienico–sanitari;
– area relazioni/comunicazioni.
Avendo già accennato al primo criterio (docente esterno nell’area tematica oggetto di docenza per almeno 90 ore negli ultimi tre anni), passiamo direttamente agli altri cinque criteri:
–secondo criterio: laurea coerente con le materie oggetto della docenza ovvero corsi post laurea nel campo SSL più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es, corso di formazione per i formatori) o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
–terzo criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Dlgs 81/08 e s.m.i.). Inoltre almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
–quarto criterio: possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
– quinto criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
–sesto criterio: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento). Più una delle seguenti specifiche: percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza; docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
Concludendo:
– i criteri previsti non riguardano la qualificazione del formatore/docente, in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, per RSPP/ASPP e/o ad altre specifiche figure;
– il prerequisito e i criteri previsti “non riguardano le attività di addestramento”;
– la qualificazione è acquisita in modo permanente, senza dimenticare, tuttavia, la necessità di aggiornamento con cadenza triennale. Il triennio “decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione”;
– il formatore può dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, …).
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