Il  D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, sul Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del cosiddetto decreto fiscale (o fisco/lavoro)

Il 14 dicembre 2021 c’è stata l’approvazione – era stata posta dal Governo la questione di fiducia – dell’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al Senato.

E il disegno di legge di conversione approvato comprende, rispetto a quanto contenuto del DL 146/2021 e sempre con riferimento al Capo III, altre novità e modifiche alla normativa vigente, tali da rendere questo intervento quasi una miniriforma del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 e s.m.i.,(sono stati modificati, oltre all’allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).

Vediamo di soffermarci, in attesa della pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, su alcune delle principali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

Le modifiche in materia di formazione e addestramento

Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

Le modifiche in materia di formazione e addestramento

Partiamo dalle modifiche che riguardano la formazione e l’addestramento.

 

L’operate dalla legge di conversione del DL 146/2021 al comma 2 dell’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 viene aggiunto il seguente periodo: “Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Ulteriormente, al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

È stato sostituito il comma 7 – inizialmente faceva riferimento alla sola formazione di dirigenti e preposti – con un nuovo comma che istituisce l’obbligo della formazione per i datori di lavoro.

Questo il nuovo comma 7: “7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

 

 

 

Alla fine dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

 

“7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

 

Si arriverà entro l’estate 2022 – se non ci saranno ulteriori ritardi – alla tanto attesa riforma complessiva degli Accordi Stato-Regione in materia di formazione, riforma sicuramente importante e necessaria.

Il nuovo ruolo del preposto nei luoghi di lavoro

Il preposto diventa sempre più rilevante, in materia di prevenzione, con le modifiche operate dalla legge di conversione all’articolo 18 e 19 del D.Lgs. 81/2008.

La prima modifica riguarda l’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) secondo cui (comma 1 a cui è aggiunto il nuovo punto b-bis) il datore di lavoro e dirigenti devono “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Nell’articolo 19 (Obblighi del preposto) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

 

Si sono sottolineato le novità rispetto alla precedente versione dell’articolo 19.

 

Sempre al comma 1 dopo la lettera f) è inserita la lettera f-bis che rende ancora più rilevante l’intervento del preposto: “f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

 

Sempre in relazione alla figura del preposto anche la modifica dell’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione).

 

Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

Ricordiamo che siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo della legge di conversione (per l’articolo abbiamo fatto riferimento al testo approvato alla Camera).

 

 

RossellaNewsIl  D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, sul Capo III (Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) del cosiddetto decreto fiscale (o fisco/lavoro) Il 14 dicembre 2021 c’è stata l’approvazione – era stata posta dal Governo la questione di fiducia - dell’articolo unico del...