Ci soffermiamo oggi su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale”, che ha avuto più modifiche nell’aggiornamento dell’8 ottobre.

Scheda che, già dalla versione delle linee guida del 9 giugno, specifica che il contenuto generale è applicabile anche ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La scheda indica, infatti, che le indicazioni “si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà;

percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);

percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;

percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;

percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del sistema educativo regionale” (per sistema educativo regionale “si intende l’insieme delle attività nelle quali si articola l’offerta formativa regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto direttoriale”).

percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema educativo regionale;

percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

percorsi di formazione linguistica e musicale”.

 Queste le indicazioni contenute nella scheda:

 

“Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.

Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’ igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.

Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina”.

 

 

Veniamo ad una parte completamente rinnovata nella versione dell’8 ottobre:

 

“Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):

al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;

nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l’ uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;

la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Le medesime disposizioni sull’uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua)”.

 

 

Le altre indicazioni della scheda:

 

“Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.

Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale”.

 

 

In conclusione, riepiloghiamo le schede contenute nel documento della Conferenza delle Regioni del 8 ottobre 2020 (non ci sono nuove schede rispetto alla versione precedente):

 

ristorazione

attività turistiche

strutture ricettive

servizi alla persona

commercio al dettaglio

commercio al dettaglio su aree pubbliche

uffici aperti al pubblico

piscine

palestre

manutenzione del verde

musei, archivi e biblioteche

attività fisica all’aperto

noleggio veicoli e altre attrezzature

informatori scientifici del farmaco

aree giochi per bambini

circoli culturali e ricreativi

formazione professionale

cinema e spettacoli dal vivo

parchi tematici e di divertimento

sagre e fiere locali

servizi per l’infanzia e l’adolescenza

professioni della montagna e guide turistiche

congressi e grandi eventi fieristici

sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse

discoteche

 

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RossellaCircolareCi soffermiamo oggi su una delle schede, quella relativa alla “Formazione professionale”, che ha avuto più modifiche nell’aggiornamento dell’8 ottobre. Scheda che, già dalla versione delle linee guida del 9 giugno, specifica che il contenuto generale è applicabile anche ai percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza...