Corte di Cassazione: Videosorveglianza, consenso del lavoratore
Secondo l’art. 4, secondo comma, dello Statuto dei lavoratori, gli impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto “previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna”.
E se l’accordo viene stabilito con gli stessi lavoratori mediante l’espressione del consenso dato al datore di lavoro che intende utilizzare gli impianti? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, ha accolto il ricorso di un datore di lavoro già condannato per aver fatto installare un sistema di videosorveglianza oltretutto con due telecamere direttamente orientate sulle postazioni di lavoro.
La Suprema Corte, ha ritenuto, infatti che, nella lettura dell’art. 4 dello Statuto “non può essere ignorato il dato obiettivo che, nel caso in questione, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da pare loro di un documento esplicito”.
E ha aggiunto che”logica vuole che… non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza “.
Nella sentenza dell’ 11 giugno si legge anche che il consenso previsto dall’art. 4 in materia di controlli, “deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti”, e viene spiegato che la condanna erogata al datore di lavoro ricorrente “è censurabile per non avere interpretato correttamente la norma sotto il profilo oggettivo” ma anche “sotto il profilo psichico” tenuto conto della piena consapevolezza dei lavoratori dimostrata con la sottoscrizione del documento favorevole all’installazione degli impianti di controllo, peraltro segnalata da appositi cartelli.
Una nota del Ministero del lavoro chiarisce sulla videosorveglianza
È sempre più frequente l’uso dell’installazione di impianti audiovisivi di controllo per la sorveglianza non tanto dei lavoratori, quanto dei luoghi, allo scopo di garantirne una maggiore sicurezza contro comportamenti penalmente rilevanti.
Sull’argomento delle autorizzazione all’uso di impianti audiovisivi, la cui installazione potrebbe arrecare danno ai lavoratori che si trovano ad operare nell’area video – sorvegliata in quanto potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori), il ministero del Lavoro ha fornito proprio in questi giorni (nota n. 7162 del 16 aprile) dei chiarimenti.
Come noto, l’uso degli impianti di controllo è soggetto ad autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente che effettua oltretutto un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione. Ora, poiché in molti casi (tabaccherie, oreficerie, edicole, distributori di carburante, ecc.) l’utilizzo degli impianti audiovisivi rappresenta un deterrente al verificarsi degli atti criminosi, la procedura per la loro installazione potrà essere autorizzata senza il preventivo accertamento tecnico da parte degli organi di vigilanza della DTL (i quali potranno, allo scopo, far riferimento semplicemente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro nella richiesta di autorizzazione).
La semplificazione agevola le piccole medie imprese e limita l’opera per l’accertamento tecnico degli ispettori che possono, invece, dedicare il controllo nelle realtà produttive sotto il profilo, più rilevanti, sia della salute e sicurezza dei lavoratori che dell’osservanza delle norme sul collocamento al lavoro.
Il documento del Ministero sottolinea che l’autorizzazione viene rilasciata a condizione:
- che vengano osservate le prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) e dei successivi provvedimenti del Garante (in particolare di quello dell’08.04.2010, GU n. 99 del 29.04.2010);
- che venga fornita al personale dipendente un’idonea informazione in merito all’attivazione dell’impianto, al posizionamento delle telecamere e alle modalità di funzionamento;
- che vengano informati i clienti che accedono al sito-area sorvegliata;
- che le telecamere vengano orientate in modo tale da limitare la ripresa dei lavoratori;
- che le immagini registrate dalle telecamere vengano conservate per non più di 24 ore;
- che le immagini registrate non possono essere utilizzate per accertamenti sull’obbligo della diligenza da parte dei lavoratori;
- che di ogni accesso alle immagini, la ditta che esegue la sorveglianza, dovrà dare tempestiva notizia ai lavoratori occupati;
- che i lavoratori possano verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto di videosorveglianza.
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