Selfie pubblicato sui Social può costare il posto di lavoro: “La legge parla chiaro”
Fa discutere il caso di un lavoratore licenziato per aver pubblicato su Facebook foto che lo ritraevano in compagnia di altri due colleghi e che erano accompagnate da alcune frasi chiaramente riferite all'ambiente di lavoro e al datore di lavoro. Ma leggi, sentenze e contratti di categoria lo prevedono espressamente
Un Selfie pubblicato su Facebook può costare il posto di lavoro: "La legge parla chiaro". Può costare addirittura il posto di lavoro. Infatti la legge prevede che il lavoratore non possa porre in essere, pena il licenziamento, oltre che comportamenti espressamente vietati dal codice disciplinare, qualsiasi condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con l'obbligo di fedeltà e con l'osservanza dei doveri di diligenza nonché di correttezza e di buona fede.
Selfie pubblicato su Facebook può costare il posto di lavoro: "La legge parla chiaro"
Norme di legge e sentenze ma anche disposizioni di contratti di categoria richiamano il rispetto di tali obblighi "essenzialmente connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa e si impongono anche nei comportamenti extralavorativi,
dice la Cassazione.
Attenti quindi a scattare selfie che, magari inconsapevolmente, possono rivelare metodi e/o strumenti di produzione dell'azienda e violare il codice civile. A fare il punto il blog di diritto del lavoro SoluzioniLavoro che, tra l'altro, ricorda anche una decisione dei giudici milanesi del 2014 ma che resta di grande attualità. E' il caso di un lavoratore licenziato per aver Selfie pubblicato su Facebook può costare il posto di lavoro: "La legge parla chiaro" pubblicato, sulla propria bacheca Facebook, delle foto che lo ritraevano in compagnia di altri due colleghi e che erano accompagnate da alcune frasi – ritenute dal Giudice offensive e lesive dell'immagine dell'azienda – chiaramente riferite all'ambiente di lavoro e al datore di lavoro e "dalle foto risultava che il lavoratore si era allontanato dalla sua postazione, interrompendo così la prestazione di lavoro durante l'orario prestabilito". Un comportamento giudicato di "particolare gravità" poiché, è scritto nel verdetto, "è senz'altro vero che le foto non sono state pubblicate sul sito dell'azienda e che le didascalie non recano il nome della società, ma, inserite nella pagina pubblica del ricorrente, esse risultano accessibili a chiunque e, senz'altro, a tutta la cerchia delle conoscenze più o meno strette del lavoratore" che "sono perfettamente in grado di sapere che l'espressione di discredito" è rivolta al datore di lavoro.
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