E’ in arrivo il nuovo codice di prevenzione incendi?
Le novità sullo schema di decreto relativo all’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. La scadenza del 19 giugno del periodo di "status quo" porterà una nuova versione del testo o un’adozione definitiva della bozza in essere?
La direttiva 98/34/CE definisce nell’Unione Europea una procedura che impone agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamentazioni tecniche riguardanti prodotti e servizi della società dell'informazione, prima che siano adottati nella legislazione nazionale. E tale regolamentazione tecnica (regola tecnica) deve essere notificata alla Commissione già in fase di progetto, prima dell'adozione e con la possibilità di apportare ancora emendamenti sostanziali.
In relazione alla richiesta di chiarimenti e in accordo con la procedura di informazione è scattata automaticamente una ulteriore proroga dello "standstill period" di 3 mesi (inizialmente con scadenza 19 marzo 2015 e ora con scadenza 19 giugno 2015).
Il periodo di status quo (stanstill period) – come ricordato nei documenti in rete dell’Unione Europea – è un periodo durante il quale il progetto di regola tecnica non può essere adottato dallo Stato membro interessato. E se la notifica di un progetto di regola tecnica ha generalmente come effetto l'apertura di un periodo di status quo di tre mesi, questo periodo è prorogabile a seconda del tipo di reazione emessa dalla Commissione o dagli altri Stati membri. Durante tale periodo la Commissione e gli altri Stati membri esaminano il progetto di regola tecnica notificato per accertarne la compatibilità con il diritto dell'Unione europea e i principi della libera circolazione di beni e servizi.
Dunque tra pochi giorni, dopo il 19 giugno 2015, il nuovo codice di prevenzione incendi potrebbe arrivare ad una nuova versione e specialmente potrebbe essere definitivamente adottato.
Nella notifica alla Commissione Europea si indica che il testo di progetto di decreto del Ministro dell'interno è costituito da cinque articoli ed un allegato.
In particolare gli articoli della parte dispositiva stabiliscono:
– art. 1: approvazione delle norme tecniche;
– art. 2: il campo di applicazione;
– art. 3: i requisiti e le condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio;
– art. 4: lo svolgimento e le modalità del monitoraggio sull’applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco;
– art. 5: le disposizioni transitorie e finali;
Mentre l’Allegato, individua le “Norme tecniche di prevenzione incendi“, suddivise in quattro Sezioni:
– Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
– Strategia antincendio (da reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
– Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività scolastiche);
– Metodi (sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).
Concludendo, l’aggiornamento sull’iter della nuova normativa relativa alla prevenzione incendi, alcune delle indicazioni tratte dalla parte dispositiva dello schema di decreto nella versione del 18 dicembre 2014 (decreto che, ricordiamo, non è stato ancora emanato).
L’articolo 1 indica che le norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’allegato del decreto, “sono alternative alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del Dlgs 8 marzo 2006, n. 139. Le medesime norme tecniche sono altresì alternative alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del ministero dell’interno di seguito indicati:
a) decreto 15 marzo 2005 recante ‘requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo’;
b) decreto del 9 marzo 2007, ‘recante le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco’;
c) decreto del 16 febbraio 2007, ‘recante la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione’;
d) decreto del 20 dicembre 2012 ‘recante la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi’;
e) decreto del 15 settembre 2005 recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) decreto del 26 agosto 1992 recante norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica”.
Inoltre, all’articolo 2, che “le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alle attività nuove e a quelle esistenti in caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Le stesse, si possono applicare alle attività esistenti in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento, a condizione che le parti dell’attività interessate dall’intervento siano dotate di indipendenza funzionale. Tale indipendenza funzionale deve assicurare, per le parti interessate dall’intervento, l’applicazione integrale delle medesime norme tecniche e che le misure di sicurezza antincendio esistenti della restante parte di attività, non interessato dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare”.
_Codice_prevenzione_incendi_bozza
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