La Commissione Interpelli risponde ad un quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.

 Cosa accade invece, riguardo alla nomina degli RLS, quando in un’azienda operino esclusivamente soci lavoratori?

Per rispondere a questa domanda è stato recentemente pubblicato l’Interpello n. 16/2016 del 25 ottobre 2016, che ha per oggetto la “risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori”.  

 

La Regione Marche,  ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia ‘eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.

 

Riprendiamo integralmente l’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008:

 

Articolo 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali58, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:

a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;

b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;

c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Nell’interpello la Regione Marche evidenzia:

– “che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale, applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra;

– che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;

– che le parti firmatarie valutano concordemente che il  (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;

– che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;

– che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come RLS, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.

 

E dunque la Regione Marche chiede un formale parere ‘in merito alla correttezza dell’interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori – ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti – anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità’.

 

Veniamo a quanto indicato dalla Commissione.

 

Innanzitutto considerando che l’art. 47, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che ‘il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva’, la Commissione Interpelli “ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell’Accordo citato”.

 

Fatte queste premesse la Commissione fornisce tuttavia alcune indicazioni a partire da due ulteriori considerazioni:

– “l’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al ‘lavoratore’ il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;

– l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in ‘tutte le aziende, o unità produttive’ sia eletto o designato il ‘rappresentante dei lavoratori per la sicurezza’”.

 

Con riferimento particolare a questi due articoli, la Commissione Interpelli, “ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora ‘non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4’ del medesimo articolo 47 del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo”.

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