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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che permette la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Le finalità del SINP, i dati contenuti e il Tavolo tecnico. Il decreto entra in vigore il 12 ottobre.

 È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate’.

Lo sosteneva nel 2008 l’articolo 8 del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs 81/08).

E lo stesso articolo indicava che un decreto sarebbe stato adottato entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del Testo Unico per definire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati.

  

Il Decreto interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” è stato pubblicato il 27 settembre in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 12 ottobre 2016.

 

Vediamo, come riportati nell’articolo 2, le finalità e l’ambito di applicazione del SINP.

 

Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all'articolo 1 (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell'interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Inail).

 

E il decreto definisce:

a) il funzionamento del SINP; 

b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni;

c) i dati del SINP e i relativi standard;

d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP;

e) le regole per il trattamento dei dati nell'ambito del SINP;

f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell'ambito del SINP.

 

L’articolo 3 e sui dati contenuti nel SINP.

 

Le informazioni che derivano dalla elaborazione dei dati contenuti nel SINP riguarderanno:

a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei settori produttivi, delle dimensioni, della consistenza e della qualificazione delle imprese e delle Unità produttive, nonché delle dinamiche occupazionali, della distribuzione e della composizione della forza lavoro;

b) quadro dei rischi, anche in un’ ottica di genere, che origina dalla elaborazione di dati personali e giudiziari dei lavoratori e dati sensibili, ivi compresi i dati dei registri degli esposti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni, nonché i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) per ogni settore ed attività, ivi compreso il settore marittimo, quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici comprendente i dati sugli eventi e problemi di salute relativi a infortuni o malattie professionali da lavoro, eventi morbosi e mortali potenzialmente connettibili al lavoro;

d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte, comprendente i dati analitici e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisiti nello svolgimento delle attività ispettive condotte dai soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in ogni settore di attività ivi compreso il settore marittimo;

f) il quadro relativo agli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di attività.

 

In più per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento, il decreto (art. 5) istituisce anche un Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP che sarà composto da:

– due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore;

– da un rappresentante ciascuno per i Ministeri della Salute, per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, dell’Interno, della Difesa e dell’Economia;

– da due rappresentanti dell’Inail;

– da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei compiti del tavolo tecnico rientrano, ad esempio, la verifica dell’adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP (in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro), la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite e la definizione di specifiche modalità tecnico-operative per migliorare l’accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni del sistema informativo.

 

Ricordiamo che l'INAIL – ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 81/2008 – garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e sarà titolare del trattamento dei dati. Inoltre si indica che gli enti dovranno rendere disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all'INAIL dei dati che costituiscono il flusso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel decreto e il SINP sarà reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un'infrastruttura dell'INAIL.

sinp pdf

RossellaNews            Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che permette la realizzazione e il funzionamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP). Le finalità del SINP, i dati contenuti e il Tavolo tecnico. Il decreto entra in vigore il 12 ottobre.  È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi...