La Regione Lombardia approva con decreto le linee guida e una check list per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. In  Regione Lombardia, con relazione alla delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 relativa al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006. Con il recente Decreto n. 977 del 16 febbraio 2016, la Regione Lombardia, ha approvato il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)”, un documento elaborato dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015. E’ stato approvato, perché il documento costituisce uno “strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo linee di indirizzo per la verifica della conformità delle SDS ai Regolamenti REACH e CLP sia alle imprese, ovvero ai fornitori di sostanze o miscele, sia alle ATS che le controllano”.

 

La check list ricorda innanzitutto quando deve essere fornita una scheda dati di sicurezza.

 

Ai sensi dell'articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH, il fornitore di una sostanza o di una miscela “trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda dati di sicurezza,  compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:

a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;

b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH;

c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.

Si avvisa, che nei casi previsti dall’art. 31 par.1 del Regolamento REACH la scheda dati di sicurezza, è “fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall‘art. 31 par. 9 del Regolamento”.

 

Inoltre ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH il fornitore “trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:

a) in una concentrazione individuale pari o superiore all’1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure

b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure

c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.

 

L'obbligo di fornire una SDS su richiesta “è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 ‘Miscele non destinate alla vendita al pubblico ’, si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull’etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:

a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2, oppure

b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A, oppure

c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1 %, oppure

d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento; o

e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale di ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro”

 

L’indice della check list:

 

INTRODUZIONE

QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA

 

REQUISITI GENERALI SDS

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

SEZIONE 5: Misure antincendio

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

SEZIONE10: Stabilità e reattività

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

SEZIONE 16: Altre informazioni

 

AllegatoAChecklist_SDS

 

 

RossellaConsulenzaLa Regione Lombardia approva con decreto le linee guida e una check list per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei regolamenti REACH e CLP. In  Regione Lombardia, con relazione alla delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 relativa al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni,...